Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1966 al 22 dicembre 2008. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente articolo 1, si provvedera' con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni. Al predetto fondo sono devoluti:
tolto: a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;
tolto: b) le somme che residueranno, per gli anni 1965, 1966 e 1967, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-08-06;637~art3 · fonte del testo