Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965
Art. 13
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Il Ministero per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
