Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I Comuni e le Province che, negli esercizi 1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzati a, provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo) 1961, n. 174. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma e' ridotta a meta'. Per i Comuni e le Province che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali l'importo del mutuo e' determinato tenendo conto di tali provvidenze. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e' limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato. La garanzia dello Stato e' concessa fino alla concorrenza del 100 per cento per i Comuni che non hanno cespiti delegabili. Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari, allo uopo designati, sono autorizzati ad accettare, ai fini della presente legge, a garanzia dei mutui, concessi ai Comuni ed alle Province ai sensi dei precedenti commi, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata. La somma anticipata dall'Istituto mutuante ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e' garantita dallo Stato sino a quando non venga provveduto alla costituzione della garanzia del mutuo autorizzato. Per i Comuni e per le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore le disposizioni del lo articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, salvo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, le quali sono demandate ai competenti Organi provinciali di controllo per i Comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di Provincia. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1966, n. 637

1

La L. 6 agosto 1966, n. 637 ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1966, 1967 e 1968".

L. 28 marzo 1968, n. 420

2

La L. 28 marzo 1968, n. 420 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1969 e 1970".

Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art2 · fonte su Normattiva