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All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvedera' con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni. Al predetto fondo saranno devoluti:

  • a)il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;
  • b)le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dello articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge. Le quote dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dall'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1044, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, si commisurano annualmente sul provento del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente, al netto delle restituzioni e dei rimborsi. All'erogazione delle somme spettanti ai singoli enti per l'integrazione dei bilanci per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 provvede il Ministro per l'interno.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art3 · fonte del testo