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La liquidazione, per il decennio 1961-1970, dei contributi da attribuire ai Comuni e alle Province, a compensazione delle perdite di entrate derivanti dalla abolizione delle addizionali albi imposta erariale sul reddito agrario, disposta con l'articolo 15 lettera, a) della legge 16 settembre 1960, n. 1014, si effettua in via definitiva in base alle risultanze del verbale di chiusura dell'esercizio 1960.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art6 · fonte del testo