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Allo scopo di portare a termine gli impegni organizzativi e finanziari assunti per la realizzazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, organizzata dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e' autorizzato il finanziamento integrativo della medesima di lire 1.330 milioni. Al suddetto onere si provvede mediante la riassegnazione al bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro delle disponibilita' finanziarie risultanti al 31 dicembre 1988 sull'assegnazione statale al Consiglio stesso per il medesimo anno e versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1989. Le somme destinate a tale scopo sono gestite con le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1987, n. 540. In deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 8 della predetta legge n. 540 del 1987, le funzioni di vice-segretario generale della Conferenza possono essere conferite anche ai funzionari del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di grado non inferiore a primo dirigente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1989 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1989-10-20;344~art1 · fonte del testo