[1]Negli opifici, la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, puo' essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane.

[2]I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art11 · fonte del testo