[1]Per le industrie con periodi di eccezionale attivita', le quali saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti, e' sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo.

[2]Il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione e' obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato corporativo, salvo il caso che il decreto Ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione puo' essere applicata.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art10 · fonte del testo