Riposo domenicale e settimanale

Art. 27 — Sanzioni amministrative

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Testo vigente dal 26 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1953 al 26 aprile 1995. 74 parole tolte, 32 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque tolto: contravvenga aggiunto: contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con tolto: l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

tolto: L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 ne' inferiore a lire 800.

tolto: Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000 aggiunto: la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art27 · fonte del testo