Puo' essere compiuto in domenica il lavoro:

  • a)di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
  • b)di vigilanza, delle aziende e degli impianti;
  • c)di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale. Al personale occupato per tutta o parte della domenica, nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, e' dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art16 · fonte del testo