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L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie e' determinato al capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorita' comunale e della categoria. Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1967 al 7 settembre 1977
