All'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)alla lettera b) dopo le parole: "rivendite di prima", sono aggiunte le seguenti: "e seconda";
- 2)alla lettera e) sono soppresse le parole: "e 27". Gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel nuovo testo che risulta dall'articolo 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376. Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Ente delle ferrovie dello Stato e' determinato, dal 1 gennaio 1985, nella misura massima dei quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa. Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate in singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito anche per gli atti di concessione in corso. Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095.
Testo vigente dal 14 febbraio 1986
