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Per l'assegnazione degli alloggi e' costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonche' del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera. In caso di parita' di votazione prevale il voto del presidente. Le assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dal penultimo comma dell'art. 7, ed in conformita' dei criteri stabiliti nel programma.

Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 13 aprile 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;619~art10 · fonte del testo