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Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari; nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;619~art17 · fonte del testo