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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell'art. 1, nei limiti di spesa previsti al successivo art. 15, da assegnare a norma dell'art. 7 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei "Sassi".

Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-05-17;619~art6 · fonte del testo