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Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unita' edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del Comune. Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato e' ricuperata in dieci anni senza interessi, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;619~art8 · fonte del testo