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Le indennita' per le espropriazioni da effettuare in applicazione della presente legge saranno determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili. Tale capitalizzazione sara' effettuata al saggio del 4,50 per cento per i locali di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso. Il reddito da capitalizzare sara' determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti, stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sublocazione. Ove il reddito effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 1 gennaio 1959, ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, sara' assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato delle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento. In caso di espropriazione parziale, il primo termine della media sara' costituito dalla differenza tra, il valore venale dell'immobile e quello della parte residua, mentre il secondo termine della media sara' dato dalla differenza tra il valore legale dell'intero immobile e quello della parte residua. Not si procedera' alla media e la indennita' sara' commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale. Le norme del presente articolo si applicano anche per la espropriazione di terreni non coperti da fabbricati e non costituenti pertinenze di fabbricati.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-30;18~art10 · fonte del testo