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Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'articolo 10 non si terra' conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ad sensi della presente legge.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
