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Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione della presente legge si osserveranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto e' disposto dalle seguenti lettere:

  • a)il Comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compilera' l'elenco dei beni da espropriare e delle indennita' offerte;
  • b)gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, saranno depositati nei modi e nei termini disposti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
  • c)decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmettera' al prefetto segnalando:
  • 1)le ditte che avranno accettato l'indennita' offerta. Per queste il prefetto promuovera' dalla competente autorita' giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennita' stessa presso la Cassa depositi e prestiti;
  • 2)le ditte che non avranno accettato l'indennita' offerta. Per queste il prefetto disporra' che il Comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'Ufficio tecnico erariale, determinera' la indennita' ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuovera' la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-30;18~art12 · fonte del testo