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Per la esecuzione dei piani di risanamento e' assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine, puo' essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non piu' di quattro anni.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 2 marzo 1968

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