Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1970, N. 21
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Salvi i diritti di prelazione di cui all'articolo 8 della presente legge, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica. Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 17 febbraio 1970
