Art. 5 — COMMA ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1970, N. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
