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L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per l'attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le espropriazioni e la opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 17 febbraio 1970

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