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I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto della presente legge, e che risultino tali alla data del 31 dicembre 1958, hanno, entro i termini e con le modalita' fissate dalla Giunta comunale, diritto di prelazione, sempreche' riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificarsi la propria abitazione, a condizione che l'edificio progettato dalla cooperativa o dal consorzio abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni. Per le finalita' di cui sopra sono riservati dal Comune un numero di lotti, segnati nel piano, pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione. A tali lotti, sulla base di apposita perizia, redatta dall'Ufficio tecnico erariale, sara' attribuito il valore unitario medio che risultera' dal complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni, effettuate nella zona in cui ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, maggiorate dalle spese previste per le demolizioni e sgombro dei materiali, oltre che dal contributo per le migliorie determinato a norma, delle vigenti disposizioni. Il diritto di prelazione e' personale, non cedibile, se non a cooperative o consorzi dei proprietari previsti dal primo comma di questo articolo, ed i titolari di tale diritto debbono dichiarare, all'atto dell'espropriazione, se intendono esercitarlo. In favore dei consorzi e delle cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione per la costruzione della propria abitazione, sono estesi i benefici delle leggi vigenti.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 17 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1962-01-30;18~art8 · fonte del testo