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Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione della presente legge godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-30;18~art9 · fonte del testo