Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".

Testo vigente dal 15 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art17 · fonte su Normattiva