Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati
Art. 17 — Modifica dell'articolo 328 del codice penale
Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".
Testo vigente dal 15 aprile 1988
