L'articolo 392-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 392-bis. - (Termini per l'attivita' del pubblico ministero). - Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art23 · fonte su Normattiva