L'articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 25 luglio 1997

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 192/1999

    Questione inammissibile
    25 maggio 1999

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), nel testo anteriore alla modifica recata dall'art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 cod. pen. in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 455 cod. proc. pen.), sollevata con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 97 Cost.. Invero l'asserita indeterminatezza delle fattispecie di cui al previgente testo del citato art. 323 resta superata dalla ritenuta (da parte dello stesso giudice ' a quò) applicabilità delle più favorevoli fattispecie di cui al nuovo testo della detta norma.

    Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

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  • Sentenza n. 447/1998

    Questione infondata
    28 dicembre 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997 n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale) - che, limitando la punibilità alle condotte di abuso commesse in violazione di norme di legge o di regolamento o in violazione di obblighi di astensione, che procurino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali all'agente o a terzi, ovvero rechino intenzionalmente ingiusto danno ad altri, lascerebbe sguarnite di sanzione penale condotte altrettanto o più gravemente riprovevoli dal punto di vista sociale - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto - posto che è principio essenziale in campo penale, e garanzia fondamentale della persona, che non si possa addebitare a titolo di reato alcuna condotta diversa ed ulteriore rispetto a quelle in tal senso esplicitamente qualificate da una legge in vigore al momento della commissione del fatto (art. 25, comma secondo, Cost.); che solo il legislatore può dunque, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali, secondo il principio "nullum crimen, nulla pena sine lege", cui si riconducono sia la riserva di legge vigente in materia penale, sia il principio di determinatezza delle fattispecie penali, sia il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici; e che, al di fuori dei confini delle fattispecie di reato, come definiti dalla legge, riprende vigore il generale divieto di incriminazione, anche la' dove siano configurabili altre ipotesi di illecito e di responsabilità non sanzionate penalmente - l'eventuale addebito al legislatore di aver omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non può, in linea di principio, tradursi in una censura di illegittimità costituzionale della legge, e tantomeno in una richiesta di "addizione" alla medesima mediante una pronuncia della Corte costituzionale; ed in quanto le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono nella (eventuale) tutela penale, ben potendo, invece, essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni, l'incriminazione costituendo una "extrema ratio", cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la insufficienza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela. - S. nn. 226/1983, 49/1985, 364/1988, 487/1989, 282/1990, 411/1995, 317/1996; O. nn. 288/1996, 355/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 427/1998

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1998

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 97 Cost., dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), impugnato, nel testo anteriore alla modifica operata con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La censura di indeterminatezza delle fattispecie - che accomuna le diverse censure proposte - così come appare formulata nelle ordinanze di rimessione, non riguarda infatti i tipi di comportamento descritti nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. e connotati dalla violazione di specifiche norme di legge e di regolamenti, ma solo le condotte caratterizzate da elementi, individuati dalla interpretazione corrente riconosciuta come "diritto vivente", e ad avviso dei giudici 'a quibus' di incerta definizione (come la generica antigiuridicità, il contrasto con i fini istituzionali e l'eccesso di potere) che in seguito alle modifiche apportate all'articolo 'de quò dalla legge n. 234 del 1997, non possono più ritenersi previste come reati. Con la conseguenza che la contestata norma incriminatrice, nella parte a cui si riferiscono i dubbi di legittimità costituzionale, risulta inapplicabile, in forza dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. - per cui "nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato" -, nei processi di provenienza. red.: S. Pomodoro

    Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-07-16;234~art1 · fonte su Normattiva