Art. 19 — Entrata in vigore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1988 al 1 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.
Testo in vigore dal 15 aprile 1988 al 1 novembre 1990
