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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

Testo in vigore dal 15 aprile 1988 al 1 novembre 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 468/1990

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 1990

    Se è di tutta evidenza che i giudizi promossi, prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 117 del 1988, per fatti del magistrato commessi anteriormente a quella data, hanno la fonte della 'causa petendì nei titoli di responsabilità previsti dall'art. 55 cod. proc. civ., non sarebbe assistita da alcuna certezza la interpretazione che, scindendo le norme sostanziali da quelle processuali nel disposto dell'art. 19 della legge suddetta, applicasse i canoni del 'ius superveniens' e del 'tempus regit actum', con la conseguenza di ridurre la portata della irretroattività della nuova normativa alle sole fattispecie sostanziali, di cui agli artt. 2 e 3, escludendone quelle processuali di cui agli artt. 4 e 5. Una lettura corretta dell'art. 19, secondo comma, non può che condurre a intendere la irretroattività come estesa a comprendere le fattispecie sostanziali insieme con l'intera struttura procedimentale che pone in primo piano il danno ingiusto risarcibile dallo Stato in luogo della diretta responsabilità del magistrato, con la conseguente legittimazione passiva dello Stato, l'intervento facoltativo del magistrato, la successiva azione di rivalsa dello Stato contro di lui.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 55 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art19 · fonte su Normattiva