Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. 2 La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1988, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 20/01/1988, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette")."
Testo vigente dal 21 gennaio 1988
