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Le norme dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennita' premio di servizio INADEL.

Testo in vigore dal 17 agosto 1971 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-02;599~art1 · fonte del testo