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E' dichiarato il riscatto della ferrovia Sondrio-Tirano, da includere nella rete delle ferrovie dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Per il pagamento dell'indennita' di riscatto, da determinarsi secondo le forme previste dall'articolo 192 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e' autorizzato uno stanziamento di lire 850 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ripartiti in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 e di lire 250 milioni per l'anno 1970.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
