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Per l'esercizio effettuato e da effettuarsi sino alla consegna della linea allo Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e' autorizzato a determinare la sovvenzione concedibile a norma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, entro i limiti dei sussidi accordati e da accordarsi sino alla data stessa.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
