Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1969 al 31 gennaio 1970. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per la quota di lire 300.000.000 relativa all'anno finanziario 1968, con una corrispondente aliquota del maggior gettito di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, recante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguagli sul tesoro per detto anno finanziario. Per la residua quota di lire 300.000.000 relativa all'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Per la residua quota di 250 milioni, relativa all'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con suoi decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 31 gennaio 1970
