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Il riscatto di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, sara' eseguito pagando in contanti, alla pari, il valore capitale dei certificati da riscattare.

Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;323~art3 · fonte del testo

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