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[1]Il Ministro del Tesoro ha facolta' di procurarsi i mezzi necessari per il riscatto, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, e per il pagamento in contanti, di cui al secondo comma dell'articolo stesso, mediante emissioni di buoni del Tesoro a lunga scadenza da collocarsi alla pari.

[2]L'interesse annuo di questi buoni sara' determinato per ciascuna emissione con decreto Reale, su proposta del Ministro del Tesoro, e non potra', in nessun caso, essere superiore al 4 per cento netto.

Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;323~art4 · fonte del testo

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