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I buoni da emettersi a forma dell'articolo precedente, saranno ammortizzabili entro un termine massimo di trent'anni, mediante il pagamento di una annualita' costante con l'interesse determinato come all'articolo precedente, la quale comprende le quote d'estinzione occorrenti al pagamento del capitale nel medesimo periodo corrispondente ai certificati definitivi sostituiti o che sarebbero stati da emettere.

Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;323~art5 · fonte del testo

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