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Sono estese ai nuovi buoni da emettersi le disposizioni degli articoli 2 e seguenti della legge 7 aprile 1892, n. 111, e ad essi sono pure applicabili tutte le disposizioni del Regolamento per restituzione della legge stessa, approvato col R. decreto 10 aprile 1892, n. 120, salvo cio' che sia contrario a quanto e' stabilito nella presente legge.

Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;323~art6 · fonte del testo

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