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[1]Nel bilancio dell'entrata, alla categoria «Movimento di capitali», sara' stanziata la somma da ricavarsi con remissione dei buoni da emettersi in conformita' della presente legge, corrispondente a quella inscritta nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro per i pagamenti in conto capitale considerati dal precedente articolo 2.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di Broglio.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 17 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
