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Alla determinazione dell'indennita' di riscatto si provvede secondo i criteri indicati nelle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo il 10 luglio 1926 e il 9 marzo 1950 e, rispettivamente, approvate con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, e con decreto presidenziale 5 aprile 1950, n. 488, e attraverso il procedimento in corso all'entrata in vigore della presente legge e previsto dall'articolo 192 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, modificato dagli articoli 20 e 32 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito in legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-12-23;1855~art2 · fonte del testo