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Alla determinazione della indennita' da corrispondere alla Societa' predetta quale corrispettivo del materiale automobilistico da acquisire, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato a provvedere a prezzo di stima ed, in caso di disaccordo con la Societa', a ricorrere allo stesso procedimento di cui al precedente articolo 2, mentre per il rilievo degli autoservizi e per l'organizzazione aziendale e' da corrispondere alla Societa' una annualita' eguale alla terza parte della somma degli introiti netti delle autolinee nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti il rilievo, che hanno dato introiti maggiori.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-12-23;1855~art4 · fonte del testo