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Per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e' autorizzato ad avvalersi dei fondi gia' stanziati sul capitolo 40 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963-64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-12-23;1855~art5 · fonte del testo