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Il trattamento del personale delle ferrovie CalabroLucane e dei relativi autoservizi integrativi - fatte salve le condizioni aziendali di migliore favore a carattere generale - rimane regolato dalle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonche' dei patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1963 al 22 dicembre 2008
