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Il trattamento del personale delle ferrovie CalabroLucane e dei relativi autoservizi integrativi - fatte salve le condizioni aziendali di migliore favore a carattere generale - rimane regolato dalle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonche' dei patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-12-23;1855~art6 · fonte del testo