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Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' cessati dal servizio e dei loro aventi causa le disposizioni del precedente articolo avranno effetto dalla data suddetta se la domanda di riscatto e' presentata all'Amministrazione statale competente entro un anno dalla data stessa ovvero, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;101~art2 · fonte del testo