Art. 10
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Sono riscosse dall'esattorie mediante ruoli:
- 1)le imposte per le quali non e' prevista ritenuta diretta;
- 2)le somme per le quali non e' previsto o non e' stato effettuato in tutto o in parte il versamento diretto;
- 3)le somme dovute per interessi, sopratasse e pene pecuniarie. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli delle partite di imposta il cui ammontare non supera le lire mille.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva