Art. 10

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Sono riscosse dall'esattorie mediante ruoli:

  • 1)le imposte per le quali non e' prevista ritenuta diretta;
  • 2)le somme per le quali non e' previsto o non e' stato effettuato in tutto o in parte il versamento diretto;
  • 3)le somme dovute per interessi, sopratasse e pene pecuniarie. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli delle partite di imposta il cui ammontare non supera le lire mille.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art10 · fonte su Normattiva