Art. 19 — Dilazione del pagamento
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L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a ((dieci rate)) del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. ((La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari)).
Testo vigente dal 20 gennaio 1977 al 2 marzo 1997 · versione 10 su Normattiva