Art. 19 — Dilazione del pagamento
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L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dieci rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari. ((Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate)).
Testo vigente dal 2 marzo 1997 al 1 gennaio 1998 · versione 53 su Normattiva