Art. 32 — Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili
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Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva