Art. 42
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Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente. L'esattore e' tenuto a rimborsare anche l'indennita' di mora eventualmente riscossa. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. L'elenco di rimborso e' consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione. Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 13 gennaio 1996 · versione 0 su Normattiva