Art. 42

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1996 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

((Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis.)) 40 L'esattore e' tenuto a rimborsare anche l'indennita' di mora eventualmente riscossa. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. L'elenco di rimborso e' consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione. Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 1995, n. 549

40

con decorrenza dal 1 gennaio 1996

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

Testo vigente dal 13 gennaio 1996 al 1 luglio 1999 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art42 · fonte su Normattiva